Duplicato patente per smarrimento o furto
Duplicato patente per smarrimento o furto
Se la patente viene smarrita o rubata entro le 48 ore si è tenuti a presentare denuncia ad una stazione dei carabinieri o ad un commissariato di Polizia.
Possono darsi a questo punto due possibilità:
- La patente risulta “duplicabile” da parte dell’Ufficio Operativo Centrale della Motorizzazione. Gli organi di polizia rilasceranno insieme alla denuncia un permesso temporaneo per la guida in attesa che la patente venga duplicata e spedita al domicilio. Saranno richieste da parte degli organi di polizia un documento di identità e due foto.
- La patente risulta “non duplicabile”, perché ad esempio scaduta, allora gli organi di polizia rilasceranno la denuncia ed un permesso temporaneo e si potrà procedere al duplicato in autoscuola.
In caso manchino meno di 4 mesi alla scadenza è possibile insieme al duplicato provvedere anche al rinnovo della patente stessa.
Documenti necessari:
- Carta di identità;
- Codice fiscale o tessera sanitaria;
- 2 foto tessera;
- 1 foto autenticata in carta semplice;
- Denuncia in originale;
- Permesso di guida in originale.
Documenti necessari duplicato per smarrimento più rinnovo della patente:
- Denuncia in originale;
- Permesso di guida in originale;
- Carta di identità;
- Codice fiscale o tessera sanitaria;
- 3 foto tessera;
- 1 marca da bollo da €16.00.
Duplicato patente a seguito di deterioramento
Duplicato patente a seguito di deterioramento
Una patente si intende deteriorata quando non essendo perfettamente leggibile non consente di identificare i dati anagrafici, la data di rilascio, il numero di patente o la foto del titolare.
Circolare con patente deteriorata comporta una sanzione ed il ritiro della patente stessa.
In caso manchino meno di 4 mesi alla scadenza è possibile insieme al duplicato provvedere anche al rinnovo della patente stessa.
Documenti necessari solo duplicato per deterioramento:
- Patente di guida;
- Carta di identità;
- Codice fiscale o tessera sanitaria;
- 2 foto tessera;
- 1 foto autenticata in carta semplice.
Documenti necessari duplicato per deterioramento più rinnovo della patente:
- Patente di guida;
- Carta di identità;
- Codice fiscale o tessera sanitaria;
- 3 foto tessera;
- Marca da bollo da €16,00.
Duplicato patente per riclassificazione
Duplicato patente per riclassificazione
Una patente viene riclassificata quando si sceglie di avere categoria diversa, "inferiore" della stessa o se per raggiunti limiti di età si è costretti a richiedere una patente di categoria "inferiore" (vedere schema validità delle patenti di guida in “rinnovo patente”).
Documenti necessari:
- Carta di identità valida, solo se la patente di guida è scaduta di validità;
- Codice fiscale o tessera sanitaria:
- 3 foto;
- 1 marca da bollo da € 16.00;
- Patente in originale.
Conversione patente estera
Conversione patente comunitaria
La procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia.
Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane.
Il titolare di patente di guida comunitaria con scadenza prevista in Italia dalla vigente normativa comunitaria ( 10 anni per le patente di categoria AM, A1, A2, A ,B1, B,BE, 5 anni per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E ) può circolare munito del proprio documento fino alla data della scadenza.
Terminato il periodo di validità si deve rivolgere all'Ufficio della Motorizzazione Civile e richiedere la conversione della patente estera, che sarà ritirata e restituita allo Stato emittente.
Naturalmente la conversione può essere richiesta anche prima della scadenza della validità amministrativa della patente comunitaria. L’intestatario dell’abilitazione potrà ottenere una patente italiana con scadenza allineata a quella estera convertita o, presentando un certificato medico, avere una patente italiana con un nuovo periodo di validità
E’ obbligato invece alla conversione della propria patente estera chi è in possesso di un titolo di guida senza limiti di validità temporale, il termine previsto è di due anni dall’acquisizione della residenza anche “normale” nel nostro Paese. Tale obbligo sussiste anche per chi , residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.
Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.
Per determinare la scadenza di una patente con periodo di validità superiore a quella italiana si fa riferimento alla data di acquisizione della residenza in Italia.
Ad esempio un patentato di un Paese comunitario con validità della patente B di 15 anni acquisisce la residenza in Italia il 1 gennaio 2018 e la sua patente scade nel 2029 . Trascorsi dieci anni dall'ottenimento della residenza in Italia, quindi entro il 1 gennaio 2028, dovrà contestualmente rinnovare e convertire la patente estera.
Documenti necessari:
- Patente di guida estera;
- Carta di identità;
- Codice fiscale o tessera sanitaria;
- 3 foto tessera;
- Marca da bollo da €16,00;
- Certificato di residenza.
Conversione patente non comunitaria
Conversione patente non comunitaria
Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.
Stati non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:
- Albania (accordo valido fino al 25 dicembre 2019)
- Algeria
- Argentina
- El Salvador (accordo scaduto in attesa di rinnovo)
- Ecuador (accordo valido fino al 12 marzo 2017)
- Filippine
- Giappone
- Israele (accordo valido fino al 10 novembre 2018)
- Libano
- Macedonia (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
- Marocco (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
- Moldova
- Principato di Monaco
- Repubblica di Corea
- Repubblica di San Marino
- Serbia (accordo valido fino al 8 aprile 2018)
- Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)
- Svizzera (accordo valido fino al 11 giugno 2021)
- Taiwan
- Tunisia
- Turchia
- Ucraina (accordo valido fino al 29 maggio 2021)
- Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)
Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:
- Canada (personale diplomatico e consolare)
- Cile (personale diplomatico e loro familiari)
- Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
- Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
La conversione senza esami è possibile solo se
- la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
- il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione)
Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.
Documenti necessari:
- Patente di guida estera;
- Carta d’identità in corso di validità;
- Codice fiscale o tessera sanitaria
- 3 foto tessera;
- 1 marca da bollo da € 16,00;
- Permesso di soggiorno;
- Certificato di residenza storico in carta semplice;
- Traduzione della patente di guida che deve essere effettuata e certificata dalla rappresentanza diplomatica in Italia del paese che ha rilasciato la patente (Consolato) con autentica della firma del console che sottoscrive il documento da effettuarsi in prefettura.
Documenti necessari:
- Carta d'identità in corso di validità;
- eventuale patente civile in originale;
- 3 foto formato tessera;
- 1 marca da bollo da € 16.00;
- Allegato N relativo ai veicoli militari condotti rilasciato dall'Autorità Militare presso il quale è stata conseguita l'abilitazione;
- Fotocopia autenticata del congedo (esclusi gli ufficiali) e originale in visione;
- Stato di servizio rilasciato dal Distretto Militare (solo per gli ufficiali).
Documenti necessari:
- Carta d'identità in corso di validità;
- eventuale patente civile in originale;
- patente militare;
- 3 foto formato tessera;
- 1 marca da bollo da € 16.00;
- Allegato N relativo ai veicoli militari condotti rilasciato dall’Autorità Militare presso il quale è stata conseguita l'abilitazione;
- Dichiarazione del comando relativo allo stato di servizio con autorizzazione alla conversione della patente militare.
Patente internazionale di guida
Patente internazionale di guida
Per poter condurre veicoli nel territorio di uno stato non aderente alla UE è necessario un permesso internazionale di guida. Si tratta di una estensione temporanea della propria patente secondo quanto stabilito dalla convenzione di Vienna del 8.11.1968. Ha validità tre anni o un anno a seconda del paese per il quale si richiede, qualora però all'atto del suo rilascio la patente di guida italiana esibito abbia un periodo di validità residuo inferiore, la patente internazionale avrà la data di scadenza coincidente con quella della patente nazionale.
Si precisa che la patente internazionale può essere rilasciata solo al possessore di patente nazionale, quindi emessa in Italia.
Documenti necessari:
- 1 foto formato tessera;
- 1 foto autenticata in carta semplice;
- patente in corso di validità;
- 1 marca da bollo da € 16.00